Sentenza 40/2016 (ECLI:IT:COST:2016:40)
Massima numero 38749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38747  38748  38750  38751


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ridefinizione per le autonomie speciali dell'obiettivo del patto di stabilità - Introduzione di ulteriori oneri - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dello statuto che prevede il principio dell'accordo - Insussistenza - Principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso - Intervento settoriale giustificato dall'emergenza finanziaria - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale, in quanto, ridefinendo, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità e ponendo ulteriori oneri a carico della ricorrente, prevederebbe una misura di finanza pubblica senza previa intesa. Di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, rispetto ai quali merita certamente di essere privilegiata la via dell'accordo. Tuttavia, in casi particolari, il principio desunto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 può essere derogato dal legislatore statale, in quanto non recepito dallo statuto di autonomia siciliano o dalle sue norme di attuazione.

Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015.

Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015.

Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015.

Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015.

Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.

Per la non fondatezza di analoga censura, v. la citata sentenza n. 238/2015.

Sulla possibilità, per il legislatore statale, di derogare in casi particolari al principio dell'accordo che governa le relazioni con gli enti ad autonomia differenziata, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 263/2015, 239/2015, 238/2015, 82/2015, 77/2015 e 46/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 46  co. 1

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 46  co. 2

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte