Sentenza 40/2016 (ECLI:IT:COST:2016:40)
Massima numero 38750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38747  38748  38749  38751


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ridefinizione per le autonomie speciali dell'obiettivo del patto di stabilità - Introduzione di ulteriori specifici oneri a carico della Regione Siciliana - Ricorso della Regione - Asserita determinazione unilaterale da parte dello Stato in violazione del principio dell'accordo - Insussistenza - Intervento settoriale giustificato dall'emergenza finanziaria - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 119 Cost., 36, 43 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto prevede un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, con oneri specifici a carico della ricorrente unilateralmente definiti dallo Stato, in asserita violazione del principio dell'accordo. Invero, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore nazionale, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria.

Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015.

Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015.

Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015.

Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015.

Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.

Sulla non fondatezza di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 239/2015.

Sulla possibilità per il legislatore nazionale, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, di discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, v. la citata sentenza n. 77/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 46  co. 3

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 81

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1