Sentenza 68/2024 (ECLI:IT:COST:2024:68)
Massima numero 46155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  20/02/2024;  Decisione del  20/02/2024
Deposito del 23/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46156  46157


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Autorizzazione di spesa pluriennale - Finalità - Introduzione di spese volte al controllo e alla lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, nonché corsi di formazione per operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito e per i medici veterinari, reclutamento di professori universitari e interventi a favore delle Università di Cagliari e Sassari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, che hanno previsto spese per programmi di lotta e controllo di insetti e parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, la formazione rivolta a Operatori socio-sanitari (OSS), a titolo gratuito, da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonché interventi in favore dell’Università degli studi di Sassari per diverse finalità, tra cui la realizzazione di un progetto per l’accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna e il reclutamento di professori universitari, facendole gravare sulla missione del bilancio regionale dedicata alla tutela della salute. Le disposizioni censurate dal Governo, colpite nella loro originaria versione – in quanto lo ius superveniens, di cui alla legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, pur avendole modificate in modo satisfattivo rispetto al ricorso, è intervenuto a ben otto mesi di distanza e senza che sia stata dimostrata la loro mancata applicazione, non potendosi, pertanto, nemmeno dar luogo alla cessazione della materia del contendere – comportano una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, avendo inserito, nel perimetro sanitario del bilancio della Regione autonoma Sardegna, spese ad esso completamente estranee, così alterando anche la struttura del perimetro di tali spese prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed eludendo le finalità di armonizzazione contabile. (Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 80/2017 - mass. 41270).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2023  n. 1  art. 5  co. 19

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2023  n. 1  art. 5  co. 20

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2023  n. 1  art. 5  co. 21

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2023  n. 1  art. 16  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/11/2011  n. 118  art. 20