Sentenza 40/2016 (ECLI:IT:COST:2016:40)
Massima numero 38751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38747  38748  38749  38750


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che il mancato versamento, da parte di Province e Città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria per la sottrazione di proventi spettanti alla Regione - Insussistenza - Avvenuto adeguamento alla legislazione statale in materia, nel rispetto dell'autonomia speciale - Riconoscimento del carattere di tributo proprio derivato provinciale, quale presupposto che legittima il recupero da parte dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto - prevedendo che il mancato versamento, da parte di Province e Città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - sottrarrebbe proventi spettanti alla Regione. Invero, l'intervento statale si è mosso in uno spazio in cui l'autonomia statutaria ha avuto modo di dispiegarsi. Istituita e disciplinata dal legislatore nazionale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ha conservato la natura di tributo erariale, pur dopo la riqualificazione in termini di "tributo proprio derivato" delle Province effettuata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. Pertanto, tale imposta rientra nel novero delle entrate che, per statuto, spettano alla Regione, nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio. Ne consegue che la censurata disposizione intanto può trovare applicazione per la Regione siciliana, in quanto la stessa provveda con propria normativa ad attuare la legislazione statale, nel rispetto della sua autonomia speciale. La legge regionale n. 21 del 2013 ha esattamente provveduto in tal senso, non solo trasferendo alle Province il gettito fiscale relativo all'imposta di cui si tratta, ma attribuendo loro l'imposta stessa, in esplicita attuazione del citato art. 17, comma 1, sicché non si pone alcun problema di riserva (altrimenti illegittima) allo Stato di tributi spettanti alla Regione siciliana. Poiché il legislatore regionale ha attribuito all'imposta de qua il carattere di tributo proprio derivato delle Province, è realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata, della cui applicazione nei suoi confronti la Regione non può dolersi.

Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015.

Nel senso che la ritenuta operatività della clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali non incide sull'ammissibilità delle questioni ma attiene al merito delle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 141/2015, 236/2013, 178/2012 e 145/2008.

Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015.

Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.

Sulla sussistenza dell'interesse processuale al ricorso avverso disposizione statale che comporta una minore entrata rispetto al gettito che altrimenti sarebbe spettato alla Regione, v. la citata sentenza n. 97/2013.

Per un'analoga questione prospettata dalla Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 67/2015.

Sulla natura di tributo erariale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione in termini di "tributo proprio derivato" delle Province, v., ex multis, le citate sentenze nn. 67/2015 e 97/2013.

Sulla natura erariale di tributi istituiti e regolati da leggi statali, benché il relativo gettito sia devoluto alle Regioni, v., ex multis, le citate sentenze nn. 123/2010 e 216/2009.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 4

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1