Processo penale - Misure cautelari - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza - Possibilità che le esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure - Mancata previsione - Ius superveniens in senso pienamente conforme al petitum del giudice rimettente - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 4, comma 1, della legge n. 47 del 2015 ha modificato la norma censurata in senso pienamente conforme al petitum del giudice a quo, limitando la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria a soddisfare le esigenze cautelari ai soli delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. e prevedendo per altri delitti, ivi compreso quello contemplato dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, una presunzione relativa in base alla quale alla persona gravemente indiziata è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, compete al rimettente una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 190/2015.