Ordinanza 42/2016 (ECLI:IT:COST:2016:42)
Massima numero 38753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di riduzioni di spesa per acquisti di beni e servizi - Aumento degli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali e di quelli relativi al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Successivi accordi in materia di finanza pubblica raggiunti con il Governo - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita - Estinzione dei processi.
Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di riduzioni di spesa per acquisti di beni e servizi - Aumento degli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali e di quelli relativi al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Successivi accordi in materia di finanza pubblica raggiunti con il Governo - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita - Estinzione dei processi.
Testo
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali - degli artt. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 10, 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 47, commi 8, 9, 11 e 12, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali - degli artt. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 10, 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 47, commi 8, 9, 11 e 12, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 4
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 4
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 6
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 7
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 8
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 8
co. 10
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 46
co. 1
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 46
co. 2
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 46
co. 3
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 46
co. 4
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 46
co. 6
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 47
co. 8
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 47
co. 9
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 47
co. 11
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 47
co. 12
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte