Sentenza 43/2016 (ECLI:IT:COST:2016:43)
Massima numero 38754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso della Provincia di Trento - Sopravvenuto accordo di finanza pubblica con il Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso della Provincia di Trento - Sopravvenuto accordo di finanza pubblica con il Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello Statuto trentino, e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della medesima sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore a tale importo. La rinuncia al ricorso della ricorrente, infatti, seguita dall'accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (a seguito dell'Accordo di finanza pubblica raggiunto con lo Stato), determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello Statuto trentino, e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della medesima sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore a tale importo. La rinuncia al ricorso della ricorrente, infatti, seguita dall'accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (a seguito dell'Accordo di finanza pubblica raggiunto con lo Stato), determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 1
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 2
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 4
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17