Sentenza 43/2016 (ECLI:IT:COST:2016:43)
Massima numero 38755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - Ricorso della Regione Veneto - Disposizioni asseritamente produttive di un "effetto perequativo implicito e distorto" - Censura oscura e priva di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - Ricorso della Regione Veneto - Disposizioni asseritamente produttive di un "effetto perequativo implicito e distorto" - Censura oscura e priva di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limitano sia la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; sia quella per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2011. La ricorrente non spiega in alcun modo quale rapporto possa intercorrere tra le misure di riduzione della spesa pubblica, imposte dalle norme impugnate, e gli interventi con finalità perequativa previsti dal dettato costituzionale, cosicché la censura risulta oscura e priva di adeguata motivazione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limitano sia la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; sia quella per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2011. La ricorrente non spiega in alcun modo quale rapporto possa intercorrere tra le misure di riduzione della spesa pubblica, imposte dalle norme impugnate, e gli interventi con finalità perequativa previsti dal dettato costituzionale, cosicché la censura risulta oscura e priva di adeguata motivazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 1
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 2
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 4
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 15
co. 1
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte