Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica - Vincolo per le amministrazioni pubbliche a contenere la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi, entro il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 - Disposizione di dettaglio che non lascia alcun margine alle Regioni per l'adozione di misure alternative - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di escludere le Regioni dal novero dei destinatari della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. - l'art. 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), nella parte in cui, prescrivendo il contenimento della spesa per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2011, si applica alle Regioni. Il legislatore statale, infatti, con una disciplina di principio può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. I vincoli, tuttavia, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure - ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica - la crescita della spesa corrente. La legge statale può in definitiva stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. La disposizione impugnata, invece, non lascia alle Regioni alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto che è stato formulato, perché non riconosce loro la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, sicché essa non può essere ritenuta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica. (Risultano assorbite le altre censure dedotte)
Sulla possibilità che il legislatore statale, con una disciplina di principio, legittimamente imponga vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi che si traducano in limitazioni indirette alla loro capacità di spesa, v. le citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004.
Sui limiti che il legislatore statale incontra quando vincola l'autonomia regionale nella scelta delle proprie politiche di bilancio, potendo solo fissare un limite complessivo alla spesa, e lasciando la libertà di allocazione del risorse, v. le citate sentenze nn. 88/2006, 449/2005, 417/2005 e 36/2004.
Sulla legittimità di analoghe misure inserite nella legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 182/2011.
Sull'autonomia regionale di scegliere se e in quale misura colpire le voci di spesa indicate dal legislatore statale, purché ne risulti un risparmio complessivo non inferiore a quello prescritto dalle prescrizioni statali, v. le citate sentenze nn. 36/2013, 211/2012, 173/2012, 139/2012 e182/2011.
Sull'impossibilità di ritenere espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica una disposizione che non lascia alla Regione alcun margine di sviluppo del precetto troppo analitico, v. la citata sentenza n. 139/2012.