Sentenza 43/2016 (ECLI:IT:COST:2016:43)
Massima numero 38757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Riduzioni percentuali rispetto alla spesa per il personale sostenuta nel 2012 dall'amministrazione che conferisce l'incarico - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Possibilità per le Regioni di rimodulare o adottare misure alternative al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Riduzioni percentuali rispetto alla spesa per il personale sostenuta nel 2012 dall'amministrazione che conferisce l'incarico - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Possibilità per le Regioni di rimodulare o adottare misure alternative al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento di quella sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro; e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo. La previsione, infatti, permette alle Regioni di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli richiesti, e perciò soddisfa integralmente, sotto questo profilo, le condizioni perché possa considerarsi rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, in quanto stabilisce solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento di quella sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro; e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo. La previsione, infatti, permette alle Regioni di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli richiesti, e perciò soddisfa integralmente, sotto questo profilo, le condizioni perché possa considerarsi rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, in quanto stabilisce solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 1
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 2
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 14
co. 4
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte