Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Riduzioni percentuali rispetto alla spesa per il personale sostenuta nel 2012 dall'amministrazione che conferisce l'incarico - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta penalizzazione delle Regioni "virtuose" che hanno ridotto la spesa per il personale - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento della Regione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost. - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che ha commisurato la capacità di spesa regionale per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo. Il controllo di non manifesta irragionevolezza richiesto non può basarsi sulla presunzione, ipotizzata dalla ricorrente, che un maggior numero di dipendenti pubblici sia inequivocabilmente il segno di una cattiva amministrazione, anziché, come è invece astrattamente possibile, di scelte politiche favorevoli all'espansione del settore pubblico. Non è pertanto manifestamente incongruo istituire un legame di proporzionalità tra questa spesa e gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, poiché la spesa per i dipendenti, che ne costituisce il parametro di legittimità, può derivare dalla necessità di far fronte ad un più ampio novero di funzioni e servizi, e dunque può costituire la spia di accresciute esigenze dell'amministrazione. Né rileva il fatto che le disposizioni impugnate siano state adottate senza il coinvolgimento regionale, dal momento che il principio di leale collaborazione, se non specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo.
Sull'ultroneità del principio di leale collaborazione all'interno del procedimento legislativo, ove non espressamente previsto, v. ex plurimis, la citata sentenza n. 112/2010.