Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa pubblica concernenti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Applicazione «a decorrere dall'anno 2014» - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità che gli interventi statali che comprimono l'autonomia di spesa delle Regioni a garanzia dell'equilibrio finanziario abbiano natura transitoria - Determinazione del periodo transitorio di efficacia in relazione alla durata triennale della legge di stabilità - Previsione che le misure di cui alla impugnata disposizione abbiano efficacia «negli anni 2014, 2015 e 2016», arco temporale di vigenza della legge di stabilità n. 147 del 2013 - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. - l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), nella parte in cui stabilisce che i limiti previsti alla spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché a quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa - rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento di quella sostenuta nel 2012 per il personale dall'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, ovvero all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo - si applichino "a decorrere dall'anno 2014", anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016". La previsione censurata, infatti, attiene alle politiche di bilancio, che vengono definite attraverso la legge di stabilità in un orizzonte cronologico di regola triennale, e deve perciò avere una natura transitoria, giacché in caso contrario non corrisponderebbe all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbe in una misura strutturale sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi.
Sui limiti che il legislatore statale incontra quando vincola le Regioni nella scelta delle proprie politiche di bilancio, in particolare dovendo fissare l'arco temporale entro il quale le misure dettate si applicano, v. la citate sentenze nn. 79/2014, 193/2012 e 36/2004, ove è sottolineato l'esigenza che gli interventi non siano privi di tale delimitazione cronologica, senza la quale trasmoderebbero in direttive strutturali, contrarie all'autonomia di cui le Regioni sono titolari.
Sulla natura necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 178/2015 e 310/2013.