Processo tributario - Competenza territoriale - Controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede - Pregiudizio per il contribuente costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), impugnato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Infatti, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale, di converso, attiene evidentemente la norma processuale censurata.
Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011.
Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto ovvero le asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità, v. la citata ordinanza n. 66/2014 e la citata sentenza n. 216/2013.