Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri incisi - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale (nella specie: inammissibilità delle questioni sollevate dal Governo su disposizioni della Regione autonoma Sardegna circa l'adeguamento ai valori nazionali delle indennità di amministrazione e forestale, nonché l'incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva). (Classif. 113003).
Nell’impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l’oggetto della questione proposta, con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati, ma ha anche l’onere, più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali, di esplicitare una motivazione chiara e adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, e all’art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, nonché all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui incrementa le risorse stanziate per consentire il tendenziale adeguamento dell’indennità di amministrazione e dell’indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale in riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021. Il ricorrente lamenta una «frontale disarmonia» della disciplina regionale con l’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, senza però chiarire in alcun modo i termini del rapporto tra l’emolumento accessorio una tantum previsto dalla legislazione nazionale e le indennità di amministrazione e forestale contemplate nella disposizione impugnata. Anche la prospettazione di illegittimità degli incrementi della spesa pubblica previsti dalla disposizione impugnata, rispetto ai limiti di spesa e ai criteri stabiliti dalla disciplina statale, è del tutto generica e priva di motivazione). (Precedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 196/2017).