Sentenza 44/2016 (ECLI:IT:COST:2016:44)
Massima numero 38761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38760  38762


Titolo
Processo tributario - Competenza territoriale - Controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede - Pregiudizio per il contribuente costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l'immobile censito - Violazione del diritto di difesa - Necessità di prevedere la competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. È riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, anche in materia di competenza, fermo, in ogni caso, il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Nella disciplina de qua, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione, suscettibile di integrare la violazione dell'art. 24 Cost. ovvero di rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Invero, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onore a suo carico, il quale, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e, quindi, tali da rendere non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana.

Per l'affermazione che l'art. 97 Cost. non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011.

Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2015, 243/2014, 159/2014, 157/2014 e 50/2010.

Sulla manifesta irragionevolezza della disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di azione, v. la citata sentenza n. 334/2004.

Sulla portata dell'art. 24 Cost., v. le citate sentenze nn. 63/1977 e 427/1999 e le citate ordinanze nn. 386/2004 e 99/2000.

Sulla violazione del diritto di difesa allorquando l'esercizio sia sostanzialmente impedito ovvero reso oltremodo difficoltoso, v. le citate sentenze nn. 117/2012, 30/2011, 237/2007 e 266/2006 e le citate ordinanze nn. 417/2007/382/2005 e 213/2005.

Sulla discrezionalità legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, nelle scelte a contenuto non costituzionalmente obbligato, v. la citata sentenza n. 87/2013 e le citate ordinanze nn. 176/2013, 156/2013 e 248/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 4  co. 1

decreto legislativo  24/09/2015  n. 156  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte