Processo tributario - Competenza territoriale nelle controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alla disposizione sostitutiva contenente una norma analoga - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale.
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente a seguito della sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La declaratoria di incostituzionalità del previgente testo del citato art. 4, comma 1, deve, infatti, estendersi alla disposizione sostitutiva contenente norme analoghe a quella caducata.
Per l'affermazione che, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, assume rilievo il rapporto in cui le norme si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali, v. le citate sentenze nn. 37/2015 e 214/2010.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale di una norma analoga ad altra dichiarata incostituzionale, v. le citate sentenze nn. 82/2013, 70/1996 e 422/1995.