Sentenza 45/2016 (ECLI:IT:COST:2016:45)
Massima numero 38763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi - Divieto di erogazione sino alla emanazione di una legge, statale o regionale, che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci - Asserita irrazionalità ed arbitrarietà della soppressione ex abrupto di "diritti quesiti" - Asserita violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza del trattamento previdenziale - Asserita violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la disciplina censurata inibisca, con effetto immediato, la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi già maturati e goduti dal lavoratore in base alla normativa regionale illo tempore applicabile (nella specie, erogati dai Consorzi ASI) - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost., in quanto - stabilendo il divieto di erogare il trattamento pensionistico, di natura sostitutiva, già maturato e goduto dal lavoratore grazie alla normativa regionale illo tempore applicabile, sino all'emanazione di una legge, statale o regionale, che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci - inibirebbe, con effetto immediato, la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia (Consorzi ASI). Il censurato divieto non sospende, infatti, i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un preciso fondamento normativo. Quest'ultimo si rinviene, limitatamente ai trattamenti già liquidati, in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984) alle previsioni generali in materia di previdenza ed assistenza del personale della Regione (legge regionale n. 2 del 1962). La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI (legge regionale n. 8 del 2012), che pure modula con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi ed il nuovo Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), non soltanto non ha scalfito l'indicato fondamento normativo, ma lo ha assunto come presupposto, poiché il legislatore regionale, nel regolamentare l'avvicendarsi dei soggetti obbligati, ha confermato il permanere dei diritti previdenziali coinvolti nella successione tra enti. L'assetto descritto, coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione, non dovrebbe tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi. Non rileva in contrario la mancata approvazione di un'espressa clausola di salvaguardia dei trattamenti già maturati, poiché in ogni caso operano le previsioni dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP. Il rimettente, che tralascia di ricostruire correttamente il contenuto precettivo della legislazione regionale, non coglie la riferita prospettiva sistematica, tale da fugare ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi.

Per l'affermazione che la fondatezza dell'interpretazione privilegiata dal rimettente non si riverbera sull'ammissibilità della questione ma attiene piuttosto al merito, v. la citata sentenza n. 262/2015.

Sulla distinzione tra la modificazione, rispettosa del canone di ragionevolezza, delle situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e l'eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, v. le citate sentenze nn. 446/2002, 416/1999 e 211/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/08/2014  n. 21  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 38  co. 3

Costituzione  art. 38  co. 4

Costituzione  art. 38  co. 5

Altri parametri e norme interposte