Fallimento e procedure concorsuali - Inadeguatezza del termine "fallito" attribuito con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa - Petitum ancipite - Questione astratta - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite.
Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.