Ordinanza 46/2016 (ECLI:IT:COST:2016:46)
Massima numero 38764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38765


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Inadeguatezza del termine "fallito" attribuito con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa - Petitum ancipite - Questione astratta - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite.

Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 1  co. 1

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte