Ordinanza 46/2016 (ECLI:IT:COST:2016:46)
Massima numero 38765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 03/03/2016; Pubblicazione in G. U. 09/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38764


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Inadeguatezza del termine "fallito" attribuito con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa della società - Richiesta di pronuncia additiva non obbligata - Inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società. Infatti, la motivazione sulla rilevanza è inadeguata e l'auspicata pronuncia additiva presenta un carattere non obbligato e addirittura sostanzialmente creativo. In particolare, l'obiettivo del mutamento del nomen iuris dell'istituto de quo, che il rimettente si propone di conseguire attraverso l'incidente di costituzionalità, seppur apprezzabile nella prospettiva di una più sensibile attenzione al valore della dignità della persona, presuppone, comunque, una valutazione, in ordine alla denominazione più appropriata di aspetti pertinenti alla disciplina del fallimento, certamente eccentrica rispetto ai poteri del Giudice delle leggi ed attinente invece al proprium delle scelte riservate al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 147  co. 1

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte