Università - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari - Autorità competente - Periodo compreso tra la soppressione del Collegio di disciplina presso il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la costituzione dei nuovi organi disciplinari istituiti presso i singoli atenei - Mancata previsione di una disciplina transitoria - Petitum volto alla temporanea riattribuzione della funzione disciplinare al Collegio di disciplina istituito presso il CUN - Petitum estraneo all'oggetto del giudizio a quo - Contraddittorietà e difetto di rilevanza della questione - Aberratio ictus - Inammissibilità.
È inammissibile, per plurimi motivi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria volta a regolare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari nel periodo compreso tra la soppressione del Collegio di disciplina presso il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la costituzione dei nuovi organi disciplinari presso i singoli atenei. In particolare, sussiste un difetto di rilevanza in quanto il petitum del rimettente è volto, attraverso la invocata ultrattività della precedente disciplina, alla temporanea riattribuzione della funzione disciplinare al preesistente Collegio di disciplina; tuttavia, tale diversa distribuzione delle competenze appare estranea all'oggetto del giudizio a quo, in cui è stata contestata la carenza di potere dell'autorità che ha emanato l'atto per intervenuto decorso del termine di estinzione del procedimento. Il petitum risulta, poi, formulato in maniera contraddittoria in quanto il suo accoglimento determinerebbe, paradossalmente, un prolungamento del procedimento, in un contesto caratterizzato da gravi incertezze operative, in evidente contraddizione con le finalità di ripristino della legalità costituzionale dichiaratamente perseguite dall'ordinanza di rimessione. Infine, risulta inesatta l'individuazione della disposizione da sottoporre a scrutinio di costituzionalità poichè la denunciata lesione del diritto dell'incolpato a una pronuncia entro tempi certi e ragionevoli non discende dalla denunciata assenza di una disciplina transitoria, bensì dall'estensione dell'ambito applicativo della sospensione operata dalla legge 240 del 2010; le censure del rimettente, pertanto, non avrebbero dovuto appuntarsi sulla mancanza della disciplina transitoria, bensì sull'estensione delle cause di sospensione del termine di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 240 del 2010.
Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, «[...] non potendosi procedere, in questa sede, ad un sindacato (diverso dal controllo esterno) sul giudizio di rilevanza, espresso dall'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente», v. la citata sentenza n. 179/1999.