Servizio idrico integrato - Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO) - Previsione che gli enti locali aderiscano nel termine fissato dalle Regioni e dalle Province autonome - Ricorso della Provincia di Trento - Innovativa estensione alle autonomie speciali della disciplina statale in tema di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato - Violazione della competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di organizzazione del servizio idrico - Necessità di espungere dal testo della disposizione le parole "e dalle Province autonome" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento a numerosi parametri statutari e alle relative norme di attuazione della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), limitatamente alle parole «e dalle province autonome». La disposizione censurata, infatti, nella parte in cui menziona anche le «province autonome», accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), viola la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico. La giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico - comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti - desumibile dalla lettura congiunta di numerosi parametri statutari e di attuazione statutaria. Tale sistema di attribuzioni non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma. Il «complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» in materia di risorse idriche non può comportare alcuna compressione della preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia. (Rimane assorbita l'ulteriore censura relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992).
Per il principio secondo cui l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», v. la citata sentenza n. 133/2010; ex plurimis, anche le sentenze nn. 1/2016, 156/2015, 137/2014 e 241/2012.
Per la consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze nn. 137/2014, 233/2013, 357/2010 e 412/1994.