Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ricorso del Governo, successivamente oggetto di rinuncia - Mancanza di accettazione formale della controparte - Condotta rivelatrice di assenza di interesse alla decisione - Cessazione della materia del contendere (nella specie: cessata materia del contendere su questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo su disposizioni della Regione autonoma Sardegna volte a ridefinire i fondi contrattuali per la retribuzione del personale e della dirigenza delle aziende del SSR, oggetto di successiva rinuncia del ricorrente senza che la Regione, pur non avendola formalmente accettata, la discutesse in udienza pubblica). (Classif. 113001).
La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (Precedente: S. 106/2021 - mass. 43887).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché all’art. 3, primo comma, lett. a, dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui ha consentito la rideterminazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza delle aziende del SSR. La difesa della Regione, preso atto, nel corso della udienza pubblica, della parziale rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha discusso la questione rinunciata).