Sentenza 52/2016 (ECLI:IT:COST:2016:52)
Massima numero 38771
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  27/01/2016;  Decisione del  27/01/2016
Deposito del 10/03/2016; Pubblicazione in G. U. 16/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38772


Titolo
Intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Regola generale secondo cui non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Deroga nell'ipotesi in cui la pronuncia resa nel giudizio costituzionale potrebbe precludere al soggetto terzo la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata.

Testo

È ammissibile l'intervento spiegato dall' Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri, avverso la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civile, 28 giugno 2013, n. 16305, con la quale è stata affermata la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del Consiglio dei ministri - basato sul mancato riconoscimento della qualificazione dell'altra parte come confessione religiosa - di avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell'intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost. La regola generale secondo la quale non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera quando la pronuncia resa nel giudizio costituzionale potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata dall'interveniente, senza che gli sia data la possibilità di far valere le proprie ragioni. Tale è la situazione dell'UAAR, parte resistente nel giudizio in cui è stata resa l'impugnata sentenza della Corte di cassazione, poiché l'accoglimento del ricorso con cui è stato promosso il conflitto di attribuzione impedirebbe all'interveniente di giovarsi di una pronuncia giudiziaria, al fine di ottenere l'apertura delle trattative preordinate alla stipulazione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.

Sull'ammissibilità, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dell'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, nel caso in cui la pronuncia resa nel giudizio costituzionale potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata dall'interveniente, senza che gli sia data la possibilità di far valere le proprie ragioni, v. le citate sentenze nn. 144/2015, 222/2014 e 221/2014 (pronunciate in conflitti fra poteri dello Stato) e le sentenze nn. 107/2015, 279/2008, 195/2007 e 386/2005 (rese in conflitti tra enti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte