Ordinanza 53/2016 (ECLI:IT:COST:2016:53)
Massima numero 38775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 18/03/2016; Pubblicazione in G. U. 23/03/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società - Società di capitali e cooperative - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione automatica ed immediata del soggetto giuridico - Conseguente preclusione dell'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela (nella specie, diritto dei dipendenti a procurarsi un titolo esecutivo) - Questione prospettata al dichiarato fine di ripristinare il sistema anteriore alla riforma organica del 2003 della disciplina delle società di capitali e società cooperative - Petitum connotato da alto tasso di manipolatività e creatività, in mancanza di soluzione costituzionalmente imposta - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per il corposo tasso di manipolatività e creatività contenuto nel petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003) impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. L'intervento richiesto dal rimettente infatti risulta finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società e a ripristinare in tal modo il sistema anteriore, per il quale la suddetta cancellazione non produceva l'estinzione della società, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Una pronuncia di accoglimento, tuttavia, presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, non essendo individuabile una soluzione costituzionalmente imposta, ma una variegata configurabilità, comunque in contrasto con il fine del legislatore d'identificare una data certa di estinzione della società. In tal modo si inciderebbe sulla scelta di politica legislativa sottesa alla riforma, in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite, non superato nella specie, della manifesta irragionevolezza.

Sull'inammissibilità di richieste che comporterebbero un alto tasso di manipolatività e creatività, v. la citata sentenza n. 319/2000 e la citata ordinanza n. 198/2013.

Sull'inammissibilità delle richieste che comportano l'incidenza in materie riservate all'ampia scelta discrezionale del legislatore, con esclusione della sola manifesta irragionevolezza, v. la citata sentenza n. 252/2012 e le citate ordinanze nn. 240/2012 e 174/2012.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate senza aver prima esperito il tentativo di interpretazione conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione, v. la citata ordinanza n. 198/2013.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2495  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte