Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 96 del 2015 ha dichiarato, in termini sostanzialmente corrispondenti al petitum, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni, rimuovendole dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 96/2015.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, v., tra le tante, le citate ordinanze nn. 173/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013 e 182/2012.