Reati e pene - Condotta di chi si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime - Asserita indeterminatezza della condotta incriminata - Asserita violazione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede, quale fattispecie di reato, la condotta di chi «rende più difficoltoso» l'accesso ai siti di interesse strategico nazionale. L'ordinanza di rimessione descrive in modo insufficiente la fattispecie all'esame del giudice a quo, non chiarendo se la condotta di cui gli imputati sono chiamati a rispondere sia consistita nell'aver impedito, ovvero nell'aver reso più difficoltoso, l'accesso autorizzato ai menzionati siti strategici. Tale carente descrizione della fattispecie non consente di verificare se la parte di disposizione censurata debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale.
Sulla non emendabilità di una carente descrizione della fattispecie attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis, la sentenza n. 120/2015 e l'ordinanza n. 52/2015.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per impossibilità di ogni valutazione in punto di rilevanza, v., ex multis, e da ultimo, le sentenze nn. 241/2015 e 185/2015, nonché le ordinanze nn. 25/2016, 270/2015, 207/2015, 162/2015, 148/2015 e 147/2015.