Edilizia e urbanistica - Opere eseguite su beni paesaggistici vincolati in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Condotte incidenti su beni vincolati in via provvedimentale - Trattamento sanzionatorio deteriore (reclusione da uno a quattro anni) rispetto a quello previsto per le identiche condotte poste in essere su beni paesaggistici vincolati ex lege - Irragionevolezza - Necessità di parificare il sistema sanzionatorio - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili e di questione subordinata.
È costituzionalmente illegittimo in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale stabilisce, nel caso di opere eseguite su beni paesaggistici vincolati in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, un trattamento sanzionatorio deteriore (reclusione da uno a quattro anni) rispetto a quello previsto per identiche condotte poste in essere su beni paesaggistici vincolati ex lege. La discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. L'assetto normativo è stato modificato in occasione della "codificazione" della materia paesaggistica, prima con l'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 e poi con l'originario art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Con tali norme, il legislatore statale, innalzando il grado di tutela dei beni vincolati in via provvedimentale allo stesso livello di quelli tutelati per legge, ha optato per l'identità della risposta sanzionatoria, sul presupposto di una ritenuta sostanziale identità dei valori in gioco. Con le modifiche apportate al suddetto art. 181 dalla legge n. 308 del 2004, il legislatore è tuttavia tornato a distinguere le fattispecie, non solo punendo più gravemente le condotte incidenti sui beni sottoposti a vincoli puntuali rispetto a quelle incidenti su beni vincolati per legge, ma anche delineando un complessivo trattamento sanzionatorio delle prime di gran lunga più severo rispetto a quello riservato alle seconde. Si tratta, dunque, di una legislazione ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia. Inoltre, l'irragionevolezza della disciplina de qua è resa manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell'un caso delitto, nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all'entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed estinzione del reato. Dalla fondatezza della questione - cui consegue la caducazione integrale della lettera a del comma impugnato («ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori») e parziale della successiva lettera b («ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed») - deriva la parificazione della risposta sanzionatoria (secondo l'assetto già sperimentato dal legislatore al momento della codificazione), con la riconduzione delle condotte incidenti sui beni vincolati in via provvedimentale alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-bis. (Restano assorbiti agli altri profili di censura e la questione proposta in via subordinata)
Sull'irragionevolezza di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna giustificazione, v. le citate sentenze nn. 81/2014, 68/2012, 161/2009, 324/2008 e 394/2006.
Per l'affermazione che la ratio dell'introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati, in base a tipologie di beni, risiede nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, dunque, salvaguardato nella sua interezza, v. le citate sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e 151/1986 e le citate ordinanze nn. 68/1998 e 431/1991.
Per l'affermazione che la severità del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nell'entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato ed interinale, della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti che possono produrre danni gravi e talvolta irreparabili all'integrità ambientale, v. le citate sentenze nn. 269/1993 e 122/1993 e le citate ordinanze nn. 158/1998 e 68/1998.
Per l'affermazione che la più rigorosa risposta sanzionatoria nei confronti dei reati incidenti su beni paesaggistici vincolati per legge non è irragionevolmente discriminatoria per il fatto che introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale, v. le citate ordinanze nn. 158/1998, 68/1998 e 431/1991.