Sentenza 57/2016 (ECLI:IT:COST:2016:57)
Massima numero 38777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
27/01/2016; Decisione del
27/01/2016
Deposito del 23/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:
38778
Titolo
Costituzione in giudizio della parte privata - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.
Costituzione in giudizio della parte privata - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., degli artt. 4-ter, commi 2 e 3, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144) e 7, commi 1 e 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4) riguardanti l'applicabilità del rito abbreviato agli imputati di delitti puniti con l'ergastolo, è inammissibile la costituzione della parte privata, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953, computato ai sensi dell'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Sulla natura perentoria del termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 355/2010.Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte