Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Attribuzione al personale non dirigente di funzioni dirigenziali e della relativa retribuzione di risultato - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione in ordine ai parametri - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per carenza di motivazione e genericità delle lesioni prospettate, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2014, n. 24, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. Le norme impugnate, modificando la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici regionali, intervengono in materia di coordinamento delle Unità di progetto, nonché prevedono la possibilità di attribuzioni temporanee di incarichi dirigenziali e una nuova disciplina dei direttori del servizio. Le censure dello Stato risultano per un verso carenti sul piano argomentativo, perché non chiariscono a quale dei parametri indicati si intenda fare riferimento, e perché illustrano la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile limitandosi alla mera affermazione che la norma regionale inciderebbe sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato. Per altro verso, le doglianze si sostanziano in una enunciazione di principio, che prescinde dal contenuto delle norme impugnate e neppure specifica quali principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi o meno ad obblighi comunitari, entrino nella specie in gioco, contravvenendo all'esigenza che, nel caso sia impugnata in via principale la legge di un'autonomia speciale, si indichino le competenze statutarie, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost.
Sulla necessità, nei giudizi in via principale avverso un soggetto ad autonomia speciale, di indicare le competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost., v. le citate sentenze nn. 151/2015 e 288/2013.