Sentenza 59/2016 (ECLI:IT:COST:2016:59)
Massima numero 38780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRIGO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
24/02/2016; Decisione del
24/02/2016
Deposito del 23/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:
38781
Titolo
Ordinamento giudiziario - Delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari - Soppressione del Tribunale di Orvieto - Carente illustrazione della censura - Inammissibilità della questione.
Ordinamento giudiziario - Delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari - Soppressione del Tribunale di Orvieto - Carente illustrazione della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per carente illustrazione della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, in riferimento all'art. 77 Cost.
È inammissibile, per carente illustrazione della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, in riferimento all'art. 77 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/09/2012
n. 155
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 14/09/2011
n. 148
art. 1
co. 2