Ordinamento giudiziario - Delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari - Soppressione del Tribunale di Orvieto - Asserito eccesso di delega - Asserita violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata - in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost. con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) ed e), della legge n. 148 del 2011 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 con l'allegata tabella A, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Quanto all'asserita violazione dell'art. 76 Cost., il decreto legislativo, per la parte d'interesse, è stato approvato a seguito di una istruttoria approfondita sotto il profilo tecnico, trasfusa nella relazione, che illustra le modalità di applicazione dei criteri, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali. Il legislatore delegato ha fatto un corretto uso della discrezionalità riconosciutagli nell'attuazione della delega e ne ha rispettato la ratio; il suo operato, inoltre, si inserisce in modo coerente nel complessivo quadro normativo. Da tutto ciò emerge anzitutto la non contraddittorietà diretta del d.lgs. n. 155 del 2012, in parte qua, rispetto alla legge delega, i cui criteri direttivi appaiono puntualmente rispettati. Risulta poi la ragionevolezza della scelta effettuata, nella prospettiva della maggiore efficienza perseguita dal legislatore delegante. Anche la censura di violazione dell'art. 24 Cost. non è fondata. La soluzione adottata, lungi dal comportare diniego o difficoltà di accesso alla giustizia, appare come un giusto contemperamento di tutti i valori costituzionalmente protetti, compensando i limitati sacrifici degli utenti con il guadagno di efficienza del sistema.
Per la non fondatezza di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 237/2013.
Per il principio secondo cui le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati nonché per l'affermazione che il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, v. le citate sentenze nn. 98/2008, 340/170 e 50/2007.
Sulla discrezionalità del legislatore delegato nell'attuazione della delega; in particolare, sul doveroso rispetto del canone della ragionevolezza della soluzione adottata quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, v. la citata sentenza n. 237/2013.