Sentenza 63/2016 (ECLI:IT:COST:2016:63)
Massima numero 38785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
23/02/2016; Decisione del
23/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Titolo
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti - Regola secondo cui il giudizio promosso in via di azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti - Regola secondo cui il giudizio promosso in via di azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-bis e 2-quater, e 72, commi 4, 5 e 7, lett. e) e g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, è inammissibile l'intervento dell'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, in quanto non è titolare di potestà legislativa. Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili.
Nel senso che non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi di potere legislativo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 118/2015, 31/2015, 210/2014, 285/2013, 220/2013 e 118/2013.Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte