Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Imposizione di specifici requisiti differenziati e più stringenti - Violazione dell'eguale libertà religiosa di tutte le confessioni - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose - Illegittimità costituzionale parziale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lett. c), Cost., l'art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e lett. a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), in quanto impongono alle sole confessioni religiose non firmatarie di intese con lo Stato requisiti differenziati e più stringenti per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi. L'ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, non come indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il libero esercizio del culto costituisce un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19 Cost.) ed è, quindi, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, commi primo e secondo, Cost.), a prescindere dalla stipulazione di un'intesa con lo Stato, che non costituisce, pertanto, condicio sine qua non per l'esercizio della libertà religiosa. Il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. L'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. Ciò non vuol dire che a tutte le confessioni debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, dovendosi valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e dare rilievo all'entità della presenza sul territorio, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione. La normativa regionale censurata, in quanto disciplina la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto, attiene al «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente; ciò nondimeno, la valutazione del rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni richiede di tener conto, oltre che dell'oggetto, anche della ratio della normativa impugnata e di identificare correttamente gli interessi tutelati, nonché le finalità perseguite. La legislazione regionale in materia di edilizia di culto trova la sua ragione e la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitati e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende anche i servizi religiosi. Una lettura dei principi costituzionali evocati porta a concludere che la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze se, ai fini dell'applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.
Sul principio di laicità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 508/2000, 329/1997, 440/1995 e 203/1989.
Nel senso che la libertà di religione rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., v. la citata sentenza n. 334/1996.
Sul regime pattizio tra Governo e confessioni religiose, v. la citata sentenza n. 52/2016.
Sulle finalità perseguite mediante gli accordi bilaterali, v. le citate sentenze nn. 52/2016, 235/1997 e 59/1958.
Sul divieto di discriminazione tra confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 52/2016, 346/2002 e 195/1993.
Per l'affermazione che la condizione di minoranza di alcune confessioni religiose non può giustificare un minor livello di protezione rispetto a quello delle confessioni più diffuse, v. la citata sentenza n. 329/1997.
Sulla necessità della previa regolazione pattizia ai fini del riconoscimento giuridico di taluni atti di culto, v. la citata sentenza n. 59/1958.
Nel senso che la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto rientra nella materia del «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 272/2013, 102/2013 e 6/2013.
Per la valutazione del rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 140/2015, 167/2014 e 119/2014.
Per l'affermazione che la legislazione regionale in materia di edilizia del culto trova la sua ragione e la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitati e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende anche i servizi religiosi, v. la citata sentenza n. 195/1993.