Sentenza 63/2016 (ECLI:IT:COST:2016:63)
Massima numero 38787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/02/2016;  Decisione del  23/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38785  38786  38788  38789  38790  38791  38792


Titolo
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, con espressa previsione della "possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione" - Ricorso del Governo - Asserita violazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa - Insussistenza - Norma ispirata alla finalità di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati, da attuarsi nei limiti necessari per tutelare l'interesse perseguito - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 19 Cost. - dell'art. 70, comma 2-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che prevede, in materia di edilizia di culto, l'obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, con espressa previsione della "possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione". La suddetta convenzione, necessaria nella fase di applicazione della normativa in questione da parte del Comune, deve essere ispirata alla finalità, tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati; essa potrà anche stabilire le conseguenze che potranno determinarsi nell'ipotesi in cui l'ente che l'ha sottoscritta non ne rispetti le stipulazioni, graduando l'effetto delle violazioni in base alla loro entità. La disposizione censurata consente di annoverare tra queste conseguenze, a fronte di comportamenti abnormi, la possibilità di risoluzione o di revoca della convenzione. Si tratta, quindi, di rimedi estremi, da attivarsi in assenza di alternative meno severe. Il difetto di ponderazione, da parte del Comune, di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa. La norma de qua, così interpretata, si presta a soddisfare il principio e il test di proporzionalità, che impongono di valutare se la norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, imponga il minor sacrificio possibile per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 70  co. 2

legge della Regione Lombardia  03/02/2015  n. 2  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte