Sentenza 63/2016 (ECLI:IT:COST:2016:63)
Massima numero 38788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/02/2016;  Decisione del  23/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38785  38786  38787  38789  38790  38791  38792


Titolo
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Imposizione di specifici requisiti differenziati e più stringenti - Obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato - Ricorso del Governo - Asserita violazione del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. a), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 TFUE, 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali UE e 18 del Patto internazionale dei diritti civili e politici - dell'art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che prevedono, in materia di edilizia di culto, l'obbligo di stipulare una convenzione ai fini urbanistici con il Comune interessato. Il ricorso, infatti, dopo aver menzionato nel proprio titolo le disposizioni sovranazionali e regionali ritenute reciprocamente incompatibili, illustra sinteticamente il contenuto delle prime, ma trascura del tutto le seconde. Pertanto, non risulta chiaro quali siano gli specifici contenuti della normativa regionale ritenuti incompatibili con i principi sovranazionali, europei ed internazionali, e nemmeno in quali termini si ponga l'incompatibilità; né tale difetto argomentativo può essere rimediato mediante una lettura complessiva del ricorso.

Nel senso che il ricorso in via principale deve identificare la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali, interposte ed ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione, v. le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 153/2015 e 142/2015.

Sull'invocabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 80/2011.

Sull'inammissibilità, per difetto di motivazione, della questione di legittimità costituzionale in riferimento ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea, v. le citate sentenze nn. 199/2012, 114/2012 e 185/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 70  co. 2

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 70  co. 2

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 70  co. 2

legge della Regione Lombardia  03/02/2015  n. 2  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 10  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 17  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 19  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 10  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 22  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 18