Sentenza 63/2016 (ECLI:IT:COST:2016:63)
Massima numero 38789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/02/2016;  Decisione del  23/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38785  38786  38787  38788  38790  38791  38792


Titolo
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Prevista acquisizione dei «pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali» - Prevista installazione, per ciascun edificio di culto, di «un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h), e 118, terzo comma, Cost., i commi 4 e 7, lett. e), dell'art. 72 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. c, della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2), che prevedono, rispettivamente, l'acquisizione dei pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, nell'ambito del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, e l'installazione, per ciascun edificio di culto, di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio. Nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite. Pertanto, le pratiche di culto, se contrarie al buon costume, ricadono fuori dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 19 Cost. Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto vi rientrano anche quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza, il cui perseguimento è affidato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. Le disposizioni regionali censurate, considerate nella loro ratio e nel loro contenuto essenziale, perseguono indebitamente finalità di ordine pubblico e sicurezza, da valutare, ex ante, nella programmazione, e da gestire, a posteriori, in ogni nuovo luogo di culto, mediante la realizzazione di capillari sistemi di videosorveglianza, collegati con le forze dell'ordine.

Per l'affermazione che tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta ed illimitata e possa, così, farsi "tiranno", v. la citata sentenza n. 85/2013.

Sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, v. le citate sentenze nn. 35/2012 e 34/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 4

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 7

legge della Regione Lombardia  03/02/2015  n. 2  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 3

Altri parametri e norme interposte