Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Prevista «facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale» - Ricorso del Governo - Asserita violazione della libertà religiosa - Norma meramente ricognitiva - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 19 Cost. - dell'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2) che, in relazione al piano delle attrezzature religiose, prevede la «facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale». La disposizione censurata non modifica in alcun modo il procedimento di approvazione del piano delle attrezzature religiose, né incide sulla disciplina dei referendum comunali, limitandosi, al contrario, a rinviare a quanto già previsto dalla rilevante normativa locale e nazionale. La norma, quindi, è meramente ricognitiva, priva di autonoma forza precettiva, sicché deve ritenersi insussistente l'interesse della parte ricorrente a impugnarla.
Sul carattere innovativo proprio degli atti normativi, v. la citata sentenza n. 346/2010.
Sull'insussistenza dell'interesse di parte ricorrente all'impugnazione di norma priva di carattere precettivo, v. le citate sentenze nn. 230/2013 e 401/2007.