Riservatezza - In genere - Protezione dei dati personali - Riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Contemporanea regolamentazione da parte dell'Unione europea - Possibilità che le regioni operino la novazione della fonte statale nonché rinvii parziali alle fonti e regole, anche europee - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione Puglia che, per prevenire maltrattamenti o abusi in danno di anziani e persone con disabilità in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, regolano l'installazione di sistemi di videosorveglianza). (Classif. 227001).
La protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali afferisce alla materia «ordinamento civile», sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore. (Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43371; S. 271/2005).
L’Unione europea, nell’esercizio della sua competenza in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e di libera circolazione dei dati (art. 16 TFUE), ha ampiamente regolamentato la materia, lasciando limitati spazi alla normazione degli Stati membri.
L’invasione della competenza legislativa statale si rileva già solo in presenza di una novazione delle fonti che nel tempo sono suscettibili di modificazioni e integrazioni da parte dei legislatori competenti. (Precedenti: S. 239/2022 - mass. 45190; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 234/2017 - mass. 40011).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l, e primo, Cost., quest’ultimo in relazione al regolamento n. 679/2016/UE, l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 123 del 2023 che, al fine di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, regola l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali – che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti di rango inviolabile – la disposizione regionale impugnata vìola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Regione si sovrappone, infatti, con previsioni autonome e un rinvio selettivo, al delicato intreccio di fonti eurounitarie e statali che regolano la materia). (Precedente: S. 271/2005).