Sentenza 101/2025 (ECLI:IT:COST:2025:101)
Massima numero 46812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  21/05/2025;  Decisione del  21/05/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46809  46810  46811  46813


Titolo
Legalità (principio di) - In genere - Campo di applicazione - Estensione a ogni sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento - Ratio - Principio di determinatezza delle norme, in funzione di garanzia della libertà o di tutela dell'uguaglianza (nel caso di specie: non fondatezza della questione della disposizione che sanziona con il fermo amministrativo della nave il comandante o l'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni). (Classif. 140001).

Testo

La Costituzione, all’art. 25, secondo comma, sancisce un principio della legalità della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative, per le quali si apprezza l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse, e che rinviene il suo fondamento nel principio d’imparzialità (art. 97 Cost.) e nel precetto dell’art. 23 Cost., nonché negli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. (Precedenti: S. 121/2018 - mass. 40809; S. 104/2014 - mass. 37898; S. 447/1988 - mass. 13967; S. 78/1967 - mass. 4648).

L’assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali ha, quale corollario, l’estensione di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali e quindi non solo quello basato sull’art. 25 Cost., ma anche quello sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla violazione del ne bis in idem, sulla retroattività, salvo giustificate eccezioni, della lex mitior, sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto e sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (Precedenti: S. 169/2023 - mass. 45775; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 134/2019 - mass. 42641; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 121/2018 - mass. 40807).

Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall’ordinamento, rappresenta patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di “conoscere”, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. (Precedenti: S. 134/2019 - mass. 42641; S. 121/2018 - mass. 40807).

Per qualificare come penale una sanzione, è ininfluente che essa sia qualificata come amministrativa dall’ordinamento interno e che non sia irrogata all’esito di un procedimento penale, in quanto subordinare il carattere penale di una misura, nell’ambito della CEDU, al fatto che l’individuo abbia commesso un atto qualificato come reato dal diritto interno e sia stato condannato per questo reato da un giudice penale si scontrerebbe con l’autonomia del concetto di “pena”. Occorre pertanto avere riguardo ad altri aspetti, che toccano la natura e il fine della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure coinvolte nell’emissione e nell’attuazione della misura; e la sua gravità. (Precedente: S. 276/2016 - mass. 39476).

La determinatezza, in funzione di garanzia della libertà o di tutela dell’uguaglianza, è un modo di essere delle norme, come risultano dagli enunciati legislativi, dall’interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l’applicazione. Tale principio si estrinseca nell’imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme chiare e intelligibili e di tipizzare fattispecie dotate di un solido fondamento empirico, che trovino riscontro nella realtà e approdino a un’univoca applicazione concreta. (Precedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 172/2014 - mass. 38019; S. 247/1989 - mass. 13572; S. 96/1981 - mass. 9496).

La verifica di conformità all’art. 25, secondo comma, Cost. non si esaurisce nella valutazione del singolo elemento descrittivo dell’illecito e postula un sindacato più ampio sulle finalità perseguite dal legislatore e sul contesto in cui la norma si colloca, anche alla luce della correlazione tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali. (Precedenti: S. 25/2019 - mass. 41559; S. 188/1975 - mass. 7962).

L’impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l’antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso. Perché il principio di determinatezza possa dirsi rispettato, è necessario che la descrizione del fatto consenta, in primo luogo, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, secondo un percorso ermeneutico che non travalichi quello istituzionalmente affidato all’interprete, e permetta, inoltre, al destinatario della norma di percepirne in maniera chiara e immediata il contenuto precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge, senza che possa essere il giudice a tracciare la linea di demarcazione tra lecito e illecito. (Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 115/2018 - mass. 41257; S. 21/2009 - mass. 33140; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 185/1992 - mass. 18176; S. 282/1990 - mass. 15662; S. 364/1988 - mass. 13798; S. 108/1982 - mass. 11617; S. 113/1972 - mass. 6181; S. 26/1966 - mass. 2537; S. 36/1964 - mass. 2118; S. 27/1961 - mass. 1232).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. Poiché il fermo, pur configurato come sanzione accessoria e qualificato come amministrativo, presenta una natura sostanzialmente penale, esprimendo la riprovazione dell’ordinamento per la condotta del trasgressore delle indicazioni o delle richieste dell’autorità competente, ad esso si impone dunque la verifica dell’osservanza dell’art. 25, secondo comma, Cost. e del principio di determinatezza. Tanto premesso, la previsione censurata supera il vaglio di conformità al parametro evocato, perché descrive in modo nitido la condotta doverosa, che si sostanzia nel fornire le informazioni richieste dall’autorità competente e nel rispettarne le indicazioni, senza che si ravvisi alcuna delega in bianco all’autorità di uno Stato estero. La disciplina nazionale, inoltre, si inserisce armonicamente nella trama di regole e di procedure condivise che la Convenzione SAR istituisce, anche nelle sue interrelazioni con le altre normative internazionali pertinenti, in un’opera di integrazione e di osmosi che non lede il principio di legalità, ma ne salvaguarda l’essenziale funzione di garanzia. Tanto le richieste di informazioni quanto le indicazioni non risultano legibus solutae, in quanto si iscrivono nel quadro di collaborazione tracciato dalla Convenzione SAR. Né può essere condiviso, infine, l’assunto dell’insindacabilità degli atti dell’autorità nazionale competente: l’inottemperanza del comandante e dell’armatore in tanto assume rilievo in quanto le richieste e le indicazioni siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare, che i Paesi aderenti sono tenuti a rispettare).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/10/2020  n. 130  art. 1  co. 2

legge  18/12/2020  n. 173  art.   co. 

decreto-legge  02/01/2023  n. 1  art. 1  co. 1

legge  24/02/2023  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte