Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Proroga del termine al primo giorno feriale utile - Natura - Principio generale dell'ordinamento, valido anche per il processo costituzionale - Ratio - Assicurazione del diritto di difesa - Sua immanenza anche dinanzi al progresso tecnologico - Conseguente attrazione alla proroga delle attività preparatorie, quale il termine di adozione della deliberazione dell'organo politico competente, stante l'inscindibile legame con la notificazione del ricorso. (Classif. 111004).
La proroga del termine al primo giorno feriale utile è principio generale dell’ordinamento, vòlto a soddisfare la pienezza del diritto di difesa e applicabile anche al processo costituzionale in base al rinvio alle previsioni del codice del processo amministrativo disposto dall’art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedente: S. 85/2012 - mass. 36238).
La possibilità della notificazione telematica degli atti, oggi consentita dal progresso tecnologico, non fa venir meno l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di difesa connesso alla proroga del termine al primo giorno feriale utile, considerati il diritto costituzionale al riposo (art. 36, terzo comma, Cost.) e – per quanto specificamente concerne i giudizi in via principale, così come i conflitti intersoggettivi e interorganici – le difficoltà organizzative delle amministrazioni al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Ne consegue che, quando il termine di notificazione del ricorso si sposta in avanti a causa dell’applicazione del ricordato principio, l’inscindibile connessione fra termine di notificazione e termine di adozione della deliberazione dell’organo politico competente fa sì che lo spostamento riguardi anche quest’ultimo, senza che ciò implichi alcuna deroga al termine stabilito all’art. 127 Cost., in quanto la proroga incide solamente sulle modalità del suo computo, con la conseguenza che l’inscindibile legame tra notificazione del ricorso e previa delibera non viene meno neppure quando la prima interviene oltre il sessantesimo giorno – evenienza che può verificarsi nelle ipotesi in cui il termine di rito scada di sabato, di domenica o di giorno festivo e venga prorogato al primo giorno feriale utile successivo. (Precedente: S. 248/2022).