Sentenza 200/2025 (ECLI:IT:COST:2025:200)
Massima numero 47240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  18/11/2025;  Decisione del  18/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47236  47237  47238  47239


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Istruzione - Dimensionamento scolastico - Sussistenza delle competenze regionali per i profili sostanziali delle sottostanti scelte amministrative (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione statale che, nel dettare i criteri di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, interviene per esigenze unitarie sul solo piano procedimentale, al fine di anticipare il termine per l'adozione, da parte delle regioni, del piano di dimensionamento e, contestualmente, concede al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di prorogarlo). (Classif. 217009).

Testo

La programmazione scolastica regionale e il dimensionamento sul territorio della rete scolastica sono indubbiamente da ricondurre alle competenze regionali, anche perché è implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998. Va evidenziato, soprattutto, che sono i profili sostanziali delle scelte amministrative – di indubbia spettanza regionale, quali le dotazioni organiche e la loro distribuzione presso le istituzioni autonome, i criteri per l’organizzazione e l’estensione della rete scolastica con impatto sulle realtà territoriali, l’istituzione di istituti comprensivi mediante aggregazione di scuole esistenti in base a determinate soglie normative – a dover essere inquadrati nell’ambito materiale di competenza concorrente dell’istruzione, ove gli interventi di dettaglio del legislatore regionale non lasciano la possibilità di avocazione di funzioni da parte dello Stato con chiamata in sussidiarietà. (Precedenti: S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023 - mass. 45924; S. 284/2016 - mass. 39329, 39336; S. 147/2012 - mass. 36384, 36386; S. 92/2011 - mass. 35495, 35496, 35497; S. 235/2010 mass. 34801; S. 200/2009 - mass. 33544, 33545, 33546, 33547, 33548; S. 34/2005 - mass. 29096; S. 13/2004 - mass. 28220, 28221; O. 199/2024 - mass. 46411).

 (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 2025, nella parte in cui, introducendo nel testo del d.l. n. 208 del 2024, come conv., l’art. 9-bis, comma 2, anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre il termine di conclusione dell’iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica e, parallelamente, conferisce al Ministro dell’istruzione e del merito il potere disporre una proroga. Le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione e generano un’incidenza solo mediata sulla competenza regionale del dimensionamento scolastico, dal momento che dettano una disciplina unicamente procedimentale, chiamata a operare sull’intero territorio nazionale per ragioni di unità e uniformità, nonché del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico, peraltro oggetto di uno specifico impegno assunto dall’Italia con il PNRR. La presenza anche di una sola regione inadempiente o, comunque, in ritardo rispetto ai termini di legge, inficerebbe l’intera procedura, vanificando l’obiettivo di assicurare all’intera comunità nazionale il regolare avvio dell’anno scolastico, attraverso la conclusione delle procedure di mobilità del personale e i conseguenti trasferimenti, nonché mediante l’adozione del piano triennale dell’offerta formativa, con l’individuazione di numero, tipo e ubicazione dei plessi scolastici, necessari a permettere alle famiglie di iscrivere gli alunni presso le sedi effettivamente disponibili, nonché di completare tutte le fasi di iscrizione e formazione delle classi di ogni istituzione scolastica su tutto il territorio – così preservando, a ben vedere, adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche grazie alla salvaguardia del tempo necessario all’assunzione delle scelte organizzative e progettuali dell’attività formativa. Nemmeno la previsione del potere ministeriale di proroga contrasta con le competenze regionali costituzionalmente riconosciute: coerentemente con una disciplina procedimentale unitaria, non solo considera le esigenze prospettate dalle singole regioni, ma produce anche l’effetto di rendere meno rigido il termine fissato ex lege, consentendo alle regioni stesse, in caso di necessità – come concretamente avvenuto – di chiederne un differimento. L’esercizio di tale potere non lede neppure il principio di leale collaborazione, il quale, per converso, sussiste in re ipsa poiché, oltre al fatto che la disposizione impugnata poggia su un titolo competenziale prevalente rispetto agli altri coi quali si interseca, si osserva il pieno coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali interessati e la garanzia delle rispettive istanze. L’adozione del piano di dimensionamento, poi, costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato, da rendere operativo prima dell’avvio di ogni anno scolastico, senza rischiarne il rinvio, onde le esigenze di funzionalità del sistema complessivo non possono non riverberarsi sulla valutazione delle modalità di un coinvolgimento regionale; la relativa sequenza procedimentale, del resto, ha inizio proprio con una specifica richiesta della regione – come del resto avvenuto nel caso esaminato – nella quale possono essere indicate tutte le ragioni che potrebbero giustificare la concessione della proroga e, alla luce della generale esigenza di strutturazione pluralistica dei procedimenti amministrativi espressa dalla legge n. 241 del 1990, deve essere garantita la più idonea collaborazione tra le amministrazioni coinvolte).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/02/2025  n. 20  art. 1  co. 1

decreto-legge  31/12/2024  n. 208  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte