Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Legittimati all’intervento nel giudizio incidentale – Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di associazione Patrimonio Italiano, Confederazione degli Italiani nel mondo e associazione Natitaliani). (Classif. 111002).
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire [prima dell’entrata in vigore della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 63/2026 – mass. 47467; S. 142/2025 – mass. 46986; O. 85/2025 – mass. 46800).
(Nel caso di specie sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall’associazione Patrimonio Italiano, dalla Confederazione degli Italiani nel mondo e dall’associazione Natitaliani, non parte del giudizio principale, nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in riferimento, agli artt. 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, quarto comma, 77, e 117, primo comma. Cost. – dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992. Le associazioni intervenienti non sono titolari di un interesse collegato in modo diretto e immediato al giudizio a quo, che è stato promosso dai genitori di un minore brasiliano, nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto contro il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore).