Sentenza 63/2016 (ECLI:IT:COST:2016:63)
Massima numero 38791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/02/2016;  Decisione del  23/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38785  38786  38787  38788  38789  38790  38792


Titolo
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Previsione che il piano predetto garantisca «la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR» - Ricorso del Governo - Asserita attribuzione all'amministrazione di una troppo ampia discrezionalità, tale da consentire applicazioni discriminatorie - Insussistenza - Norma specificativa di quanto previsto in generale nel piano territoriale regionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 72, comma 7, lett. g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), il quale stabilisce che il piano delle attrezzature religiose garantisca «la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR». Contrariamente a quanto argomentato dal rimettente, la disposizione impugnata non richiede, genericamente, che gli edifici di culto si conformino a non meglio identificate caratteristiche del «paesaggio lombardo», specificando, al contrario, che le caratteristiche cui devono conformarsi anche gli edifici di culto sono quelle individuate nel piano territoriale regionale (PTR). Letta nella sua integralità, comprensiva del rimando al PTR, la disposizione de qua esige che, nel valutare la conformità paesaggistica degli edifici di culto, si debba avere riguardo non a considerazioni estetiche soggettive, occasionali o estemporanee, come tali suscettibili di applicazioni arbitrarie e discriminatorie, bensì alle indicazioni predeterminate dalle pertinenti previsioni del piano. Così intesa, la disposizione censurata non è altro che una specificazione di quanto previsto in generale dagli artt. 19 e 20 della legge lombarda impugnata. L'eventuale cattivo uso della discrezionalità programmatoria, atto a penalizzare surrettiziamente l'insediamento delle attrezzature religiose, potrà essere censurato nelle sedi competenti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 72  co. 7

legge della Regione Lombardia  03/02/2015  n. 2  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte