Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Approvazione comunale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge censurata o, in mancanza, unitamente al nuovo PGT - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i limiti edilizi inderogabili stabiliti dallo Stato - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 72, comma 5, della legge della Regione Lombarda 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), che prevede l'approvazione da parte del Comune del piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge censurata o, in mancanza, unitamente al nuovo PGT. Infatti, il ricorso non è sufficientemente e adeguatamente motivato, in quanto il ricorrente non spiega in alcun modo perché la disciplina delle dotazioni urbanistiche, contenuta nell'art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e asseritamente violata dalla normativa denunciata, atterrebbe all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Sull'incoferenza del parametro costituzionale evocato, v. le citate sentenze nn. 269/2014 e 121/2014.