Sentenza 64/2016 (ECLI:IT:COST:2016:64)
Massima numero 38793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38794  38795


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali nonché dalle Autorità indipendenti - Canone - Riduzione ex lege del 15 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014 - Estensione della misura alle Regioni e alle Province autonome, con la possibilità di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Carenza di motivazione in ordine alle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quarto, lett. b), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 119, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in quanto prevede l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, che stabiliscono la riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali e dalle autorità indipendenti aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili, con la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative alle menzionate riduzioni. Le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno delle questioni promosse in riferimento al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» Cost. ed all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. Quanto al principio di leale collaborazione, la ricorrente non ha specificato le ragioni della violazione, ma si è limitata ad invocare, in modo anapodittico, la necessità dell'intesa, senza chiarire perché la Costituzione imporrebbe, nella fattispecie, il coinvolgimento delle Regioni. Quanto all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost., la ricorrente ha omesso di specificare in che modo la disposizione impugnata produrrebbe un «effetto perequativo implicito» e perché tale effetto debba ritenersi in contrasto con i parametri invocati. Altresì, inidoneo a superare le carenze motivazionali si rivela il richiamo alle motivazioni sviluppate in punti precedenti, posto che esse sono relative alla ritenuta incostituzionalità di altre disposizioni impugnate.

Sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente nei giudizi in via principale, v. le citate sentenze nn. 87/2012 e 168/2010, nonché l'ordinanza n. 156/2012.

Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. ex plurimis, la citata sentenza n. 153/2015.

Sull'esigenza che il ricorso in via principale sia supportato da un impianto motivazionale connotato in termini più stringenti rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, v. la citata sentenza n. 82/2015.

Sull'ambito di applicazione del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, v. le citate sentenze nn. 43/2016, 13/2015, 36/2014, 121/2013, 203/2012 e 164/2012.

In tema di motivazione per relationem, v. la citata sentenza n. 19/2015.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 24  co. 4

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte