Sentenza 64/2016 (ECLI:IT:COST:2016:64)
Massima numero 38794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38793  38795


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali nonché dalle Autorità indipendenti - Canone - Riduzione ex lege del 15 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014 - Estensione della misura alle Regioni e alle Province autonome, con la possibilità di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori - Previsione normativa contrastante con il principio giurisprudenziale che consente di imporre vincoli e limitazioni, anche puntuali, alla spesa regionale purché non in via permanente - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Introduzione nella norma impugnata del necessario termine finale attraverso l'inserimento della locuzione «sino all'anno 2016» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

Ѐ costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma quarto, lett. b), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. 6 luglio 2012, 95 - che prevedono l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano della riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, nonché dalle autorità indipendenti, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili - e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016». Le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla duplice condizione che, per un verso, prevedano un limite complessivo, anche se non generale, alla spesa corrente che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa e che, per altro verso, abbiano il carattere della transitorietà. La prima condizione risulta soddisfatta in quanto la normativa impugnata, pur dettando una puntuale misura di riduzione di una specifica spesa, permette alle Regioni ed alle Province autonome di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché queste consentano di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione dei canoni. Da ciò ne discende che la prevista riduzione della spesa relativa ai canoni di locazione passiva è vincolante per le Regioni solo come limite complessivo di spesa. La seconda condizione non risulta, invece, soddisfatta, posto che la disposizione impugnata produce effetto per un arco temporale indefinito, in quanto dipendente dalla variabile durata dei contratti e degli utilizzi senza titolo ai quali essa si applica. Risultano, pertanto, violate la competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e l'autonomia finanziaria regionale. Ѐ, dunque, necessario desumere dalle caratteristiche dell'intervento legislativo un termine finale che consenta di assicurare la natura transitoria delle misure previste. La disciplina impugnata è intervenuta a correggere i conti pubblici con riferimento al triennio considerato dalla l. n. 147 del 2013, che, salvo espresse disposizioni contrarie, si riferisce agli anni dal 2014 al 2016. In considerazione di ciò, le caratteristiche dell'intervento legislativo in cui l'impugnato art. 24, comma quarto, lett. b) si inserisce consentono di individuare l'anno 2016, quale termine entro cui circoscrivere, allo stato, le misure restrittive della spesa regionale.

Sulla riconducibilità della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata e sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 79/2014 e 182/2011.

Sulla configurabilità delle disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale alla stregua di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. ex plurimis le sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 205/2013.

Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle disposizioni statali che prevedono puntuali misure di riduzione di singole voci di spesa regionale, sempre che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 36/2013, 262/2012, 211/2012, 139/2012, 182/2011.

Sull'applicabilità dei principi fondamentali della finanza pubblica alle autonomie speciali, v. ex plurimis la sentenza n. 156/2015.

Sulla riconducibilità ai principi fondamentali della finanza pubblica delle previsioni statali che impongano limiti generali alla spesa regionale, v. le sentenze nn. 139/2012 e 182/2011.

Sulla necessità di prevedere un termine finale per gli interventi legislativi statali che stabiliscano dei limiti alla spesa regionale, v. le citate sentenze nn. 79/2014 e 193/2012.

Sul carattere necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 178/2015 e 310/2013.

Sull'ambito di applicazione della l. 27 dicembre 2013, n. 147 agli anni dal 2014 al 2016, salvo espresse disposizioni contrarie, v. la citata sentenza n. 43/2016.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 24  co. 4

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte