Sentenza 64/2016 (ECLI:IT:COST:2016:64)
Massima numero 38795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38793  38794


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali nonché dalle Autorità indipendenti - Canone - Riduzione ex lege del 15 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014 - Estensione della misura alle Regioni e alle Province autonome, con la possibilità di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta imposizione di una generalizzata riduzione dei canoni di locazione a prescindere dalla loro congruità, asseritamente lesiva del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Possibilità per le Regioni di modulare discrezionalmente la riduzione della spesa - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quarto, lett. b), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, che stabiliscono la riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, nonché dalle autorità indipendenti, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili, con la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative alle menzionate riduzioni. La disposizione impugnata non impone una generalizzata riduzione dei canoni di locazione con conseguente lesione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto è riconosciuta alle Regioni la facoltà di modulare discrezionalmente la riduzione della spesa considerata nel suo complesso. In particolare, ogni qual volta una Regione ritenesse che l'applicazione delle norme che prevedono la riduzione dei canoni di locazione possa farla incorrere in «pericolose ed antieconomiche risoluzioni dei contratti» o, comunque, comportare difficoltà nell'acquisizione della disponibilità degli immobili necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale, essa potrà decidere, esercitando la citata facoltà, di non applicarle, così escludendo in radice ogni paventata conseguenza irragionevole o pregiudizievole del buon andamento della sua amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 24  co. 4

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte