Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - Anticipazione del termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Asserita carenza dei presupposti di necessità e urgenza - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 77 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 42, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), nella parte in cui anticipa - in relazione al contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - il termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale, in ordine al riparto degli importi ed agli ambiti di incidenza della riduzione di spesa. La ricorrente, infatti, non argomenta sufficientemente sull'asserita carenza di «alcun reale presupposto di necessità e urgenza» a sostegno dell'intervento normativo del Governo e sulla sua ridondanza sulla sfera delle proprie competenze. Così come si limita ad affermare che la disposizione censurata si pone in contrasto «con un corretto e leale esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica», senza in alcun modo specificarne le ragioni.
Sulla necessità dell'esatta identificazione dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, v., ex multis, sentenze nn. 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015.
Per l'affermazione secondo cui l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015.
Sulla possibilità, per le Regioni, di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo per violazioni potenzialmente idonee a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, e sulla necessità di una sufficiente motivazione in ordine alla possibile ridondanza di esse sul riparto di competenze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 218/2015, 29/2016, 251/2015, 189/2015, 153/2015, 140/2015, 89/2015, 13/2015, 8/2013 e 199/2012.
Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio in via principale e sulla impossibilità di modificare o integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, v. le citate sentenze nn. 153/2015, 108/2012, 169/2010, 298/2009 e 229/2001.