Sentenza 65/2016 (ECLI:IT:COST:2016:65)
Massima numero 38797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 24/03/2016; Pubblicazione in G. U. 30/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38796  38798


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle Regioni agli obiettivi della finanza pubblica - Obbligo di riduzione della spesa per acquisti di beni e di servizi, in ogni settore, per un ammontare annuo determinato, a decorrere dal 2015 - Possibilità di misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori - Definizione del procedimento per la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa da adottarsi in sede di autocoordinamento e successivamente da recepirsi con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta imposizione di un taglio "meramente lineare" alle spese per acquisti di beni e servizi in ogni settore, senza alcuna distinzione qualitativa e a tempo indeterminato - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa regionale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserito effetto perequativo implicito in contrasto con i criteri costituzionali della perequazione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e 120 Cost. - degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che, nel disciplinare la partecipazione delle Regioni agli obiettivi della finanza pubblica, obbligano a ridurre la spesa per acquisti di beni e di servizi per un ammontare annuo determinato, a decorrere dal 2015, salva la possibilità di misure alternative di contenimento della spesa corrente, definendo il relativo iter procedimentale (l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, di recepimento delle decisioni assunte dalle Regioni in sede di autocoordinamento, surrogabile, in caso di inerzia regionale, da un intervento unilaterale dello Stato). L'art. 8, comma 4, anziché disporre un irragionevole taglio «lineare», si limita a prescrivere una complessiva diminuzione di spesa e non impone di effettuare riduzioni di identico importo in tutti i settori, ma semplicemente richiede di intervenire in ciascuno di questi. Quanto all'applicazione dei criteri del PIL regionale e della popolazione residente, cui lo Stato può fare ricorso, essa è sussidiaria, cioè dettata solo per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa. Del resto, l'eventuale inerzia regionale non può impedire il dispiegarsi effettivo della funzione di coordinamento della finanza pubblica. In questa prospettiva, la riferita procedura - che lascia l'iniziativa alle Regioni, con la previsione di un intervento solo successivo dello Stato - è idonea a garantire, al tempo stesso, i necessari spazi all'autonomia regionale e l'effettività della funzione di coordinamento. Le censurate disposizioni, inoltre, non ledono l'art. 117, terzo comma, Cost. poiché l'imposizione di riduzioni di spesa rientra a pieno titolo nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica. In proposito, non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. E ciò in quanto il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario. Le medesime disposizioni statali possono altresì qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica perché rispettano il canone, imposto dalla giurisprudenza costituzionale, della transitorietà. La prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, comporta che l'eventuale impatto delle censurate disposizioni sull'autonomia finanziaria regionale si traduca in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, non essendo, peraltro, stata dimostrata l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure in esame, di svolgere le funzioni attribuite dalla Costituzione alle Regioni. I menzionati criteri del PIL regionale e della popolazione residente non realizzano, poi, l'effetto perequativo implicito lamentato dalla ricorrente, in contrasto con i requisiti fissati dal terzo e dal quinto comma dell'art. 119 Cost., poiché le disposizioni impugnate impongono alle Regioni semplicemente una riduzione di spesa e non comportano, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di "progressività" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto di livellamento. Infine, quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, l'esercizio della funzione legislativa non è, di norma, soggetto ad esso. In ogni caso, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il loro pieno coinvolgimento.

Sull'esclusione del trasferimento della questione quando lo ius superveniens viene impugnato con autonomo ricorso, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 239/2015 e 77/2015.

Sulle condizioni che legittimano il trasferimento della questione sul testo modificato della disposizione censurata, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 46/2015, 193/2012 e 30/2012.

Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 77/2015, 46/2015 e 326/2010.

Sulla necessità di autonoma impugnazione in caso di ius superveniens innovativo, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 17/2015, 138/2014, 219/2013, 300/2012 e 32/2012.

Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, se la norma censurata viene abrogata ma ha trovato medio tempore applicazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis, sentenze nn. 250/2015, 189/2015, 149/2015, 140/2015, 16/2015 e 8/2015.

Per l'affermazione secondo cui, il mancato assolvimento dell'onere di specifica dimostrazione dell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, in conseguenza della riduzione delle disponibilità finanziarie comporta l'infondatezza del ricorso e non la sua inammissibilità, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 250/2015, 239/2015 e 89/2015.

Sul carattere finalistico del coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 229/2011, 122/2011, 370/2010, 121/2007, 35/2005.

Sul necessario contemperamento delle ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e della garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, v. le citate sentenze nn. 88/2014 e 139/2012.

Per la riconduzione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in vista del contenimento della spesa corrente degli enti territoriali alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 218/2015 e 36/2004.

Per il costante indirizzo della Corte, secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, v., ex multis, sentenze nn. 218/2015, 189/2015, 44/2014, 236/2013, 229/2013, 217/2012, 193/2012, 148/2012, 182/2011.

Sulla prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 63/2013 e 151/2012.

Per la precisazione che l'incidenza dei principi statali di coordinamento è legittima, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni (ex plurimis, sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale (sentenza n. 151/2012), v. la citata sentenza n. 250/2015.

Nel senso che l'impatto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale», v. le citate sentenze nn. 236/2013, 40/2010, 169/2007 e 36/2004.

Sull'onere, per la Regione, di dimostrare l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure finanziarie in esame, di svolgere le funzioni attribuitele dalla Costituzione, v. le citate sentenze nn. 29/2016, 252/2015, 239/2015 e 26/2014.

Sulla competenza statale a determinare i livelli essenziali e sulla necessaria previsione di moduli collaborativi tra Stato e Regioni, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012.

Nel senso che una conseguenza di mero fatto derivante dall'applicazione delle norme impugnate è inidonea a configurare una violazione costituzionale, v. la citata sentenza n. 8/2016.

Per l'affermazione secondo cui l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 43/2016, 63/2013, 112/2010, 159/2008 e 387/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 8  co. 4

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 8  co. 6

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 8  co. 10

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 46  co. 6

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 46  co. 7

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte