Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - Anticipazione del termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 120 Cost., nella parte in cui anticipa - in relazione al contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - il termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale, in ordine al riparto degli importi ed agli ambiti di incidenza della riduzione di spesa. Innestandosi su un termine complessivamente adeguato, la riduzione introdotta dalla norma impugnata (dal 31ottobre al 30 settembre del 2014) non si rivela lesiva delle competenze regionali in quanto non può considerarsi irragionevolmente breve il termine residuato dalla pur improvvisa riduzione, tenuto anche conto del periodo precedente e della dimostrata capacità delle Regioni di concludere analoghe intese in tempi ristretti. Infine, la censurata disposizione non lede il principio di leale collaborazione in quanto, ove non specificamente previsto, questo non si impone nel procedimento legislativo.
Sul persistente interesse della Regione alla decisione sulla legittimità costituzionale della disposizione impugnata anche quando i danni paventati non sono stati subiti, v. la citata sentenza n. 74/2001.
Per l'affermazione secondo cui il principio di leale collaborazione, ove non specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo, v. la citata sentenza n. 43/2016.