Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale - Entrate derivanti dall'attuazione delle procedure di collaborazione volontaria - Previsione che affluiscano integralmente ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinate a specifiche finalità espressamente indicate - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Contrasto con lo speciale regime di devoluzione delle entrate percepite nel territorio regionale suscettibile di modificazione solo secondo le procedure statutarie - Violazione della speciale autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48-bis e 50 dello statuto valdostano, l'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta. La norma impugnata prevede che affluiscano in un apposto capitolo d'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione delle procedure di collaborazione volontaria disposte per il recupero di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all'estero. Tale gettito, al contrario di quanto previsto dalla norma de qua, va integralmente attribuito all'ordinamento finanziario della ricorrente, non valendo in contrario la deroga prevista dall'art. 8 della legge n. 690 del 1981, che prevede la possibilità di riversare al bilancio statale i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e dalle altre modificazioni di tributi, solo se destinati alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La disciplina impugnata infatti non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, occupandosi, a legislazione fiscale immutata, di recuperare il gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto. Né essa si giustifica per la necessità di immettere nuovamente le somme percepite nel circuito dell'economia lecita, poiché la concreta devoluzione del gettito è neutrale, realizzandosi la suddetta finalità sia nel caso di destinazione delle somme percepite allo Stato che alla Regione. Inoltre, risulta priva di pregio la considerazione che le entrate in questione non sarebbero percette nel territorio valdostano, non solo perché il gettito tributario deriva sia dalla procedura di collaborazione volontaria internazionale che da quella nazionale; ma anche perché la disciplina delle dette procedure non innova l'ordinamento quanto a modalità di pagamento dei tributi, onde la configurabilità della loro percezione nel territorio della Regione ricorrente. Infine, la disposizione impugnata è stata determinata unilateralmente, senza intesa, mentre lo Stato può prescindere dall'accordo con la Regione su questioni afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie nelle sole ipotesi giustificate dalla tempistica della manovra finanziaria e dalla temporaneità di tale soluzione, come ad esempio il rispetto senza indugi dei vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea. (Restano assorbiti gli altri motivi di censura)
Sull'esigenza che la compartecipazione regionale non venga pregiudicata da interventi normativi che, senza determinare un mutamento della disciplina delle modalità di pagamento dei tributi, dirottino il relativo afflusso da uffici finanziari situati nel territorio regionale ad uffici ubicati all'esterno di esso solo per contingenti esigenze amministrative, v. la citata sentenza n. 116/2010.
Sulla possibilità per lo Stato di prescindere dall'accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative unilaterali afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie, nelle sole ipotesi giustificate dalla tempistica della manovra finanziaria e dalla temporaneità di tale soluzione, v. la citata sentenza n. 19/2015.
Sull'illegittimità delle disposizioni che modificano il regime dell'autonomia speciale senza adottare le procedure statutarie previste, v. le citate sentenze nn. 125/2015 e 133/2010.