Sentenza 68/2016 (ECLI:IT:COST:2016:68)
Massima numero 38801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  09/02/2016;  Decisione del  09/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Disciplina concernente la cosiddetta perequazione inerente all'urbanistica contrattata - Previsione di contributo straordinario - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di riserva relativa di legge - Censure che non presentano profili di ridondanza rispetto alla sfera di competenza legislativa regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Carenza di motivazione sull'esistenza di un interesse concreto e attuale a ricorrere - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 23, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 17, primo comma, lett. g), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 2014), che regola la cd. perequazione urbanistica, ossia quella forma di riappropriazione di parte del plusvalore fondiario di cui beneficia il privato a seguito delle decisioni in materia urbanistica dell'amministrazione. La pretesa violazione degli artt. 3 e 23 Cost. non presenta alcun profilo di ridondanza rispetto alla sfera di competenza attribuita al legislatore regionale, in quanto né l'ampia discrezionalità assegnata alle amministrazioni locali (nel determinare la quota di plusvalenza da compensare con un prelievo fiscale addizionale) incide sulle competenze legislative regionali, né le vicende relative alla corresponsione del tributo o gli effetti vantaggiosi che da esso derivano per altre aree comunali incidono in modo irragionevole sugli interessi urbanistici, potendo in ogni caso la Regione assumere le proprie libere determinazioni di dettaglio. Quanto alla violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio e urbanistica, l'ampia clausola di salvaguardia a favore delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali, inserita parallelamente alla disposizione impugnata in sede di conversione, nonché la circostanza che la ricorrente ha già provveduto all'adozione di tali misure, rendono privo di concreto e attuale interesse il ricorso.

Sull'ammissibilità del ricorso regionale in via principale, che denuncia la violazione di norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119, soltanto se la lesione ridonda nelle sfere di competenza regionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 251/2015.

Sulla necessità che, nei giudizi in via di azione, le Regioni lamentino una violazione di un interesse concreto ed attuale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 216/2008.

Sull'inidoneità degli inconvenienti di mero fatto a configurare un contrasto con il parametro costituzionale evocato, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 249/2009.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 17  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte