Sentenza 69/2016 (ECLI:IT:COST:2016:69)
Massima numero 38802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 05/04/2016; Pubblicazione in G. U. 06/04/2016
Massime associate alla pronuncia:  38803  38804  38805  38806  38807


Titolo
Opere pubbliche - Opere incompiute - Misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, mediante la facoltà di riconvocare la Conferenza di servizi - Agevolazioni finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 118, Cost., dalla Regione Veneto - che prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, nonché misure finanziarie volte a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni e consistenti nell'esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, alle condizioni indicate nella disposizione. Il ricorso proposto, pur identificando le disposizioni censurate ed i parametri costituzionali che si assumono violati, risulta assolutamente generico, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione dei parametri evocati. La Regione ricorrente, infatti, non fornisce alcuna adeguata argomentazione in ordine all'asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per l'irragionevolezza delle disposizioni impugnate ed il loro contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che si tradurrebbe anche nella violazione dell'art. 2 Cost.; quanto alla violazione dell'art. 114, primo comma, Cost., essa si limita a riportarne testualmente il contenuto; infine, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle argomentazione della ricorrente non è dato comprendere in che modo l'attrazione, peraltro ipotetica, da parte della Regione, di funzioni amministrative spettanti ai Comuni possa essere pregiudicata dalla realizzazione di opere comunali incompiute.

Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge, v., ex multis, l' ordinanza n. 123/2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 1

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 2

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 3

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 4

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 5

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 6

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 7

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 4  co. 9

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114  co. 1

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte